Il disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, possono, entro il 30 settembre 2016:
- assegnare o cedere ai soci beni immobili (diversi da quelli strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali nell’attività propria dell’impresa;
- trasformarsi in società semplice (ma solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sopra richiamati).
In entrambi i casi è possibile applicare un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, pari al:
- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione;
- 8 % negli altri casi;
- 13 % per le riserve in sospensione d’imposta.
Sarà possibile applicare le disposizioni appena richiamate a condizione che:
- tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015;
- oppure vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015.
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Stabilità 2016. Trasformazione agevolata - Fisco e Contabilità n. 44 - 2015
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