Come stabilito dall’art. 2426 del Codice civile, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione deve essere rilevata a tale minor valore. La differenza è quindi riportata nel conto economico come perdita durevole di valore (nella voce B10c,
se riconducibile alla gestione ordinaria, o nella voce E21 se di natura straordinaria). Merita a tal proposito di essere sottolineato che, nell’ambito del processo di riforma dei Principi contabili nazionali, l’OIC ha elaborato un nuovo principio contabile, l’Oic n.9, appunto dedicato alle svalutazioni
per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Secondo il nuovo principio contabile:
- il valore recuperabile di un’immobilizzazione materiale o immateriale deve essere determinato, in via generale, ricorrendo al modello di attualizzazione dei flussi di cassa. È questo l’approccio di universale accettazione;
- i soggetti di piccole dimensioni possono utilizzare un metodo semplificato, basato sulle capacità di ammortamento. Questo metodo è stato introdotto in virtù del fatto che l’adozione di tecniche complesse, come l’attualizzazione dei flussi di cassa, comporterebbe il sostenimento di oneri
sproporzionati rispetto ai benefici conseguibili.
In entrambi i casi è utile ricordare che l’eventuale svalutazione è fiscalmente indeducibile.
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Svalutazioni immobilizzazioni (280 kB)
Svalutazioni immobilizzazioni - Fisco & Contabilità N. 34-2014
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