In merito ai terreni e ai fabbricati, una delle novità di quest’anno riguarda la necessità di scorporare sempre il valore del terreno dal fabbricato: questa precisazione potrebbe avere effetti rilevanti non solo sul bilancio ma anche ai fini fiscali.
La nuova formulazione del principio contabile OIC n.16 prevede infatti che il valore del terreno debba essere sempre distinto da quello dei fabbricati, in quanto non ammortizzabile.
Tuttavia, ai fini della determinazione del valore del terreno non possono assumere rilevanza i criteri fissati dal legislatore fiscale. Non è possibile, quindi, individuare il valore del terreno applicando la percentuale del 20% (o del 30% nel caso dei fabbricati industriali).
Il nuovo principio contabile, invece, fa riferimento ad una stima oggettiva, che può emergere solo da un’apposita perizia, la quale può anche essere interna.
Ben potrebbe, quindi, il valore individuato ai fini civilistici, essere diverso da quello risultante dall’applicazione delle disposizioni fiscali.
In questo caso è necessario ricordare che:
- nel caso in cui il valore del terreno rilevante ai fini contabili sia maggiore del valore determinato secondo le percentuali forfettarie del fisco, assumerà rilievo fiscale il valore esposto in bilancio;
- nel caso in cui il valore del terreno rilevante ai fini contabile sia inferiore a quello determinato con le percentuali forfettarie, assumeranno rilevanza fiscale esclusivamente queste ultime.
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Terreni e fabbricati. Disciplina contabile e fiscale (224 kB)
Terreni e fabbricati. Disciplina contabile e fiscale - Fisco & Contabilità N. 14-2015
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