Le imposte anticipate, pur iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale tra i crediti alla voce C.II.4-ter, non costituiscono un vero e proprio credito esigibile nei confronti dell’Erario.
In talune specifiche ipotesi è consentita tuttavia la trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta utilizzabili in maniera del tutto analoga agli altri crediti d’imposta.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, commi da 55 a 59, D.L. n. 225/2010 (come modificato dalla Legge n. 147/2013), in presenza di determinate condizioni è possibile trasformare in crediti verso l’Erario, gli importi iscritti in bilancio a titolo di imposte anticipate; tale beneficio è esteso non solo agli enti creditizi e finanziari, ma a tutti i contribuenti soggetti IRES tenuti all’approvazione del bilancio (Risoluzione AE 22 settembre 2011, n. 94).
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Trasformazione imposte anticipate in credito (185 kB)
Trasformazione imposte anticipate in credito - Fisco & Contabilità N. 20-2015
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