19 ottobre 2015

Beni e finanziamenti ai soci. Quando scatta l'obbligo

Fiscal Adempimento n. 36-2015

Come noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138/2011, la concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di una società/ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
• per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
• per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
In presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti il cui reddito è imputato per trasparenza, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.9.2012, n. 36/E, il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio/collaboratore familiare.
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