Dal punto di vista del cedente italiano, l’applicazione del regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie presuppone che i beni lavorati siano trasportati/spediti al cessionario comunitario a partire dall’Italia. Questa condizione vale sia nel caso in cui l’ordine di acquisto abbia per oggetto i beni lavorati per conto del cedente, sia i beni che saranno lavorati dopo la cessione per conto del cessionario comunitario. Per i beni lavorati per conto del cedente italiano, la non imponibilità non è applicabile se la lavorazione non è eseguita in Italia e i beni, al termine della prestazione, non ritornano in Italia per essere poi trasportati/spediti al cessionario comunitario.
Indice argomenti
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Cessione dei beni lavorati e da lavorare
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Trasferimenti di beni in altro Paese UE in conto lavoro
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Riferimenti normativi
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Cessioni IC con lavorazione (193 kB)
Cessioni IC con lavorazione - Obblighi IVA diversi in funzione dell’ordine di acquisto (bene lavorato o da lavorare)
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