In tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità Iva in Italia quale Stato membro di partenza, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia, che deve essere rinviata allo speditore per appuramento, è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell'esenzione, l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro. Ai fini della non imponibilità, laddove sia dimostrato che il trasferimento abbia avuto effettivamente luogo e che il destinatario sia un operatore comunitario, non assumono peraltro rilievo né l'omessa attribuzione al cessionario del codice identificativo, né l'omessa annotazione nell'elenco riepilogativo Istat, incorrendosi, altrimenti, nel divieto di doppia imposizione.
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Cessioni intracomunitarie. Prova non imponibilità (246 kB)
Cessioni intracomunitarie. Prova non imponibilità - Focus n. 149 - 2020
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