L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211 (c.d. Decreto Ucraina), ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro possa essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici). La recente circolare 10/E/2023 dell'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito a tale obbligo.
Indice argomenti
-
Premessa
-
La disciplina legislativa
-
Ambito di applicazione
-
Chiarimenti sul limite di 516.000 €
-
Deroghe alla descritta disciplina
-
Quadro riepilogativo
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Chiarimenti sull’obbligo di certificazione SOA e i bonus edilizi (268 kB)
Chiarimenti sull’obbligo di certificazione SOA e i bonus edilizi - Circolare 10/E/2023
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata