16 maggio 2011

Compensazioni e sanzioni

Fiscal Adempimento N. 24-2011

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 18 del 10 maggio 2011 fornendo importanti indicazioni circa la misura e la ravvedibilità delle sanzioni nei controlli automatizzati. In particolare l’Agenzia ha affermato che:
- l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, anche inesistenti, se rilevato in fase di controllo automatizzato delle dichiarazioni, è punibile in ogni caso con la sanzione del 30%, riducibile a un terzo con il pagamento bonario entro trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità;
- il ricevimento dell’“avviso bonario” è di ostacolo all’utilizzo del ravvedimento operoso e della correlata riduzione delle sanzioni soltanto per le irregolarità riscontrabili nell’ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Sui falsi crediti e sulle indebite compensazioni, dunque, se sanate spontaneamente, si potranno pagare le mini sanzioni del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione.
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Compensazioni e sanzioni - Fiscal Adempimento N. 24-2011
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