Il contribuente può invocare e ottenere la riduzione delle sanzioni qualora l’irregolare tenuta delle scritture contabili sia addebitabile al suo consulente.
È questa l’importante conclusione cui è pervenuta la Commissione Tributaria Regionale di Aosta, confermando peraltro la tesi della precedente Ctp, con la pronuncia n. 7/01/2015 del 31/03/2015.
La riduzione è stata ammessa in applicazione combinata dei commi 2 e 4 dell’art. 7 del D.Lgs. 472/1997 per cui, in presenza di circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, quest’ultima può essere ridotta fino alla metà del minimo.
La citata sentenza, già di per sé interessante, offre lo spunto per trattare un problema a più ampio raggio, concernente la responsabilità del consulente per le violazioni amministrative tributarie commesse dai propri clienti, nel contesto dell’attività di consulenza dallo stesso esercitata.
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Consulente approssimativo. Sanzioni ridotte - Fiscal Approfondimento n. 36-2015
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