Il giudizio di congruità, anche se non esclude il diritto alla detrazione dell’IVA, lo condiziona qualora l’antieconomicità dell’operazione sia manifesta e macroscopica e, dunque, tale da esulare dal normale margine di errore di valutazione economica, tanto da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene/servizio per compiere operazioni soggette a IVA.
La questione è stata esaminata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14853 dell’11 maggio 2022, in riferimento alle spese di ristrutturazione sostenute dal professionista che utilizza l’immobile in base ad un contratto di locazione.
Indice argomenti
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Esercizio della detrazione dell’IVA
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Detrazione IVA per le spese relative a beni altrui
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Detrazione IVA per le operazioni antieconomiche
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Detrazione IVA per beni altrui in caso di macroscopica antieconomicità
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Riferimenti normativi
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Detrazione Iva per operazioni antieconomiche (244 kB)
Detrazione Iva per operazioni antieconomiche
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