Con il Provvedimento del 30 dicembre 2019, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, sono stati stabiliti i termini entro cui i distributori di carburante, ad eccezione di quelli ad elevata automazione, già obbligati dal 2018, saranno soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Rispetto a quanto inizialmente previsto dal Provvedimento del 2018, il Provvedimento del 30 dicembre 2019 conferma che i “piccoli” distributori di carburante non dovranno ottemperare alla trasmissione dei corrispettivi fuel fino al 2021, mentre coloro che nel 2018 hanno erogato oltre 3milioni di litri saranno obbligati dal 1° gennaio 2020, ma godranno di tre mesi di “termini allargati” per adeguarsi, e coloro che hanno erogato oltre 1,5 milioni di litri dovranno invece farsi trovare pronti a partire dal 1° luglio 2020.
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Distributori carburante. Invio dei corrispettivi a scaglioni (429 kB)
Distributori carburante. Invio dei corrispettivi a scaglioni - Focus n. 2 - 2020
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