L’identificazione diretta, quale alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, finalizzata all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, assume carattere obbligatorio quando il cedente/prestatore non residente ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia per le quali non opera il reverse charge cd. “esterno”. A differenza, però, del rappresentante fiscale, l’identificazione diretta è ammessa per tutti gli operatori stabiliti in altro Paese UE, ma non per quelli stabiliti in Paesi extra-UE, fatta eccezione per gli operatori norvegesi.
Indice argomenti
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Individuazione del debitore IVA
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Soggetti non residenti che possono avvalersi dell’identificazione diretta in Italia
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Dichiarazione di identificazione
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Obblighi IVA in capo al soggetto estero identificato direttamente in Italia
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Diritti IVA in capo al soggetto estero identificato direttamente in Italia
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Riferimenti normativi
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Identificazione diretta ai fini IVA (224 kB)
Identificazione diretta ai fini IVA - Funzioni e modalità di nomina
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