La Manovra Finanziaria in vigore dal 6 luglio 2011, ha introdotto una importante novità in riferimento ai versamenti effettuati in ritardo. In particolare è stata prevista una sanzione leggera per ritardi minimi, e cioè inferiori a 15 giorni, rispetto al termine di versamento. La sanzione applicabile in caso di omesso/tardivo versamento (30%) è ora ridotta, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Tale previsione, si riflette anche sulla misura della
sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della tardività tramite il ravvedimento operoso. Al contrario per le somme versate oltre il 15 giorni la sanzione rimane quella ordinaria del 30% e conseguentemente anche il calcolo del ravvedimento operoso rimane invariato rispetto al passato.
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Il nuovo ravvedimento operoso (122 kB)
Il nuovo ravvedimento operoso - Fiscal Adempimento N. 42-2011
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