28 aprile 2015

Il punto sullo split payment

Fiscal Approfondimento N. 16-2015

L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in tema di Split payment. Dopo i chiarimenti forniti con le
C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, vengono affrontati altri dubbi applicativi con la C.M. 15/E/2015.
È ora dunque di fare il punto sul nuovo istituto, che è stato oggetto più volte di chiarimenti da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
Per quanto riguarda la definizione dell’ambito soggettivo, dopo aver effettuato nella C.M. 1/E/2015,
l’elencazione (non esaustiva) dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo Split payment,
l’Amministrazione Finanziaria individua altri soggetti da ricomprendere o da escludere dall’ambito
applicativo dello Split payment.
Tra le operazioni da escludere dall’ambito applicativo dello Split payment vengono ricomprese quelle
erogate dai soggetti che aderiscono a regimi speciali IVA che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in
fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione
spettante.
Sul versante sanzioni, la mancanza della dicitura “scissione dei pagamenti” viene punita con la (pesante)
sanzione da € 1.032 a € 7.746. Quest’ultima viene meno qualora il fornitore si “sia attenuto alle
indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di
applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo
irregolare”.
Considerate “le obiettive condizioni di incertezza” della disciplina in esame, l’Agenzia ribadisce che non
sono applicabili sanzioni per le violazioni commesse fino al 13.4.2015 qualora l’IVA sia stata assolta.
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