Il comma 55, dell’art. 2 del D. L. 225/2010, prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle differenze temporanee attive iscritte in bilancio causate dalla svalutazione di crediti non ancora dedotta ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Tuir e dal valore dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali i cui componenti sono deducibili in più periodi d’imposta. Successivamente con il D.L. n. 201/2011 è stato stabilito che la trasformazione in credito d’imposta possa
riguardare anche quella parte di imposte anticipate iscritte a seguito di una perdita fiscale, a condizione che tale perdita sia generata dalla deduzione di componenti negativi relativi ad avviamento e altre attività immateriali. Vediamo dunque i riflessi nel bilancio 2012 di tali disposizioni normative.
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Imposte anticipate trasformate in credito (132 kB)
Imposte anticipate trasformate in credito - Fiscal Approfondimento N. 14-2013
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