30 gennaio 2018

Iscrizione ipoteca. I vizi degli atti

Fiscal Approfondimento n. 5 - 2018

Comunicazioni d’avvenuta iscrizione ipotecaria su beni immobili a forte rischio censura da parte dei Giudici tributari. Come noto, l’ipoteca rappresenta una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Riscossione, l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore. La misura cautelare può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Riscossione procede e previa comunicazione scritta. In epoca antecedente all’iscrizione d’ipoteca è obbligo dell’Amministrazione Finanziaria notificare il cd. con il quale il contribuente debitore viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. L’atto di iscrizione ipotecaria (come anche del Preavviso) è impugnabile innanzi la giurisdizione competente in funzione della natura dei carichi iscritti a ruolo (tributari, previdenziali, amministrativi eccetera). L’atto amministrativo attraverso cui Agenzia Entrate – Riscossione notifica la misura cautelare, contiene diversi vizi formali censurati, a più riprese, dai collegi giudicanti che ne hanno dichiarato l’illegittimità.
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