Dopo il caso Pavarotti l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza intervengono nuovamente in materia di residenza fiscale su un famoso cantante. La Cassazione nel recente caso conferma le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il fittizio trasferimento della residenza fiscale all’estero attraverso un esame globale degli interessi economici e personali del contribuente che, nel complesso, risultano prevalenti in Italia. La valutazione fondata sulla prevalenza degli interessi economici e personali presenta un discreto grado di soggettività, rendendo complicato distinguere il trasferimento di residenza genuino da quello fittizio. L’ulteriore elemento di criticità è dato dall’impossibilità, in mancanza di tassazione worldwide nel Paese di trasferimento, di applicare le disposizioni del Trattato contro le doppie imposizioni per risolvere il conflitto di doppia residenza.
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La determinazione della residenza fiscale (269 kB)
La determinazione della residenza fiscale - Focus n. 38 - 2021
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