In sede di conversione del D.L. 16/2012, è stata modificata la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sia nell'ambito del reddito d'impresa (art. 102, comma 7 del TUIR), che in relazione al reddito di lavoro autonomo (art. 54 comma 2 TUIR). Il legislatore infatti ha deciso di rimuovere dal testo della norma il riferimento temporale, quindi il requisito di durata minima del contratto come condizione necessaria per la deduzione fiscale dei canoni, mentre la quota deducibile in ciascun periodo d'imposta rimane ancorata ai consueti criteri quantitativi. Ciò ha delle conseguenze sia contabili (rilevazione fiscalità differita) che fiscali (indicazione di variazioni in aumento e in diminuzione in Unico), a seconda della durata contrattuale rispetto a quella fiscalmente rilevante e a seconda del soggetto utilizzatore.
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Leasing. Nuove regole di deduzione (308 kB)
Leasing. Nuove regole di deduzione - Fiscal Adempimento N. 13-2013
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