16 marzo 2015

Modello Eas. La presentazione

Fiscal Adempimento N. 10-2015

L’art. 30, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.01.2009, n. 2 dispone per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali a mezzo del Modello EAS.
Entro il 31.03.2015 gli enti non commerciali devono, quindi, presentare un “nuovo” mod. EAS al fine di comunicare le variazioni intervenute nel 2014, relative a dati già precedentemente comunicati.
La comunicazione non va presentata:
- al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
- per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
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