Nelle verifiche condotte presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, e non presso le sedi del contribuente, è diffusa l’infelice consuetudine dell’Agenzia delle Entrate di omettere la formazione di qualsivoglia processo verbale, sia esso di constatazione o di chiusura delle operazioni di verifica, e di notificare ex abrupto l’avviso di accertamento. Terminate le operazioni ispettive e l’analisi documentale gli uffici procedono abitualmente alla redazione dell’avviso senza comunicare al contribuente inciso dalla pretesa d’imposta alcun verbale preventivo.
Ciò nondimeno il processo verbale di constatazione, anticipando e svelando le censure dell’ufficio verificatore prima dell’emissione dell’atto di accertamento, è un essenziale strumento d’informazione e garanzia del contribuente assoggettato a verifica.
Infatti, solo un processo verbale di constatazione lealmente comunicato garantisce al cittadino la consapevolezza delle violazioni che gli saranno imputate e, per conseguenza, rende possibile l’instaurazione di quello stesso contraddittorio preventivo che la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea hanno ritenuto inalienabile.
Inoltre, attenendosi alla lettera dello Statuto del contribuente, l’avviso non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale poiché entro tale termine è concessa al contribuente la facoltà di produrre all’Agenzia delle Entrate le proprie osservazioni e richieste, che devono essere valutate in sede motiva dell’avviso di accertamento.
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Obbligo PVC nelle indagini tavolino (202 kB)
Obbligo PVC nelle indagini tavolino - Fiscal Approfondimento N. 51-2014
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