13 marzo 2018

Presunzione fruttuosità interessi

Fiscal Approfondimento n. 15 - 2018

Il mutuo o finanziamento è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Salvo diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Sotto un profilo squisitamente fiscale opera una presunzione normativa di fruttuosità del capitale concesso sotto forma di finanziamento. Difatti, per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto.
La fruttuosità degli interessi determina l’obbligo per la società mutuataria di operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto nei confronti del socio mutuante persona fisica che realizza un reddito di capitale.
Con Ordinanza n. 3819, depositata il 16 febbraio scorso i Giudici della V sezione civile della Corte di Cassazione hanno statuito come sia precipuo onere del contribuente dover fornire elementi probatori idonei ad evitare l’’applicazione della presunzione di fruttuosità degli interessi, prevista dall’ordinamento civilistico e tributario.
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