Con effetto dal 1° gennaio 2020, l’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE disciplina la prova delle cessioni intracomunitarie di beni, distinguendo a seconda che il trasporto/spedizione sia curato dal cedente o da un terzo per suo conto, oppure dal cessionario o da un terzo o per suo conto. In tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’art. 45-bis continua a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore della presunzione in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.
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Prova della cessione intracomunitaria (200 kB)
Prova della cessione intracomunitaria - Focus n. 58 - 2022
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