26 gennaio 2016

Proventi e oneri da attività illecite 1^parte

Fiscal Approfondimento n. 3 - 2016

Una disposizione contenuta nella Legge di stabilità 2016 obbliga gli organi inquirenti ad informare l’Agenzia delle Entrate in merito alle violazioni penali accertate, ancorché riferibili a reati comuni, affinché quest’ultima proceda all’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.
L’obbligo comunicativo riguarda, in particolare, i dati e gli elementi emergenti dall’indagine svolta, dai quali possano derivare proventi o vantaggi qualificabili come “illeciti”, soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993.
Ed infatti, la novella normativa va ad integrare la disposizione da ultimo citata, introdotta dalla Finanziaria 1994 proprio per evitare che sfuggissero a tassazione i proventi derivanti da attività criminose, in applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 Cost. in base al quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Il recente intervento normativo offre l’occasione per affrontare in modo sistematico il tema del trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti da attività illecite, ripercorrendone l’evoluzione normativa; e richiamando le pronunce più significative della giurisprudenza di legittimità; in particolare, la prima parte dell’approfondimento viene dedicata alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite sotto il profilo penale, amministrativo o civile, mentre nella seconda parte sarà trattato il tema dei costi da reato, disciplinati dal comma 4-bis del citato art. 14.
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