26 luglio 2016

Raddoppio dei termini. Operatività ridotta

Fiscal Approfondimento n. 29 - 2016

Numerose sono oramai le sentenze di merito che dichiarano illegittimo il raddoppio dei termini accertativi invocato dagli Uffici finanziari per la notifica dei propri atti impositivi, qualora la notizia di reato o la denuncia sia stata inoltrata alla Procura della Repubblica in maniera intempestiva, ossia oltre lo spirare dei termini decadenziali ordinari.
L’illegittimità di tale modus operandi è stata peraltro chiaramente affermata da numerose Commissioni tributarie di primo e di secondo grado anche per gli atti accertativi notificati entro il 2 settembre 2015, ossia gli atti per i quali l’art. 2, terzo comma del D.Lgs. n. 128/2015 faceva salvi gli effetti del raddoppio dei termini secondo la precedente disciplina, come interpretata dalla Corte Costituzionale con la nota ordinanza n. 247 del 25/07/2011, che non richiedeva la denuncia tempestiva, ma solo la sussistenza dell’obbligo di denuncia.
Il tema è stato, peraltro, affrontato dalla Ctp di Treviso nella sentenza n. 175/1/2016, depositata il 31/05/2016, ove i Giudici veneti hanno aggiunto un ulteriore tassello alla ricostruzione normativa ed ermeneutica dell’istituto in questione, con riferimento proprio a questi ultimi atti impositivi, non mancando di proporre gli opportuni collegamenti con i principi enunciati nella citata ordinanza della Consulta.
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