Per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati e dai Centri di assistenza fiscale, tra le quali quelle relative alla tardiva od omessa trasmissione dei dati, si applicano, ai sensi della Finanziaria 2007, le disposizioni previste in ambito tributario dal D.Lgs. n. 472/1997, concernente le disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie. Il fatto che si possano applicare le sanzioni amministrative previste in materia tributaria implica che gli intermediari possono ricorrere anche all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.
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Ravvedimento intermediari (150 kB)
Ravvedimento intermediari - Fiscal Adempimento N. 37-2013
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