Il 6 aprile 2018 è scaduto il termine per l’invio dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (c.d. spesometro). Per l’omessa o errata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 11 D. Lgs. 471/1997 senza previsione del cumulo giuridico.
Si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997 (Risoluzione n. 104/E/2017). Al riguardo occorre, tuttavia, tener presente che la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono NON essere contestuali e che il calcolo della sanzione dovuta è diverso a seconda che la regolarizzazione della violazione avvenga nei primi 15 giorni o decorsi i 15 giorni.
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Ravvedimento spesometro (347 kB)
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Allegato a Fiscal Adempimento n. 15 del 09.04.2018 Tavola Sinottica (159 kB)
Ravvedimento spesometro - Fiscal Adempimento n. 15 - 2018
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