Con il presente intervento avviamo il percorso di analisi del fenomeno dell’esterovestizione societaria che rappresenta una delle pratiche fiscali elusive più diffuse, consistenti nella fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società in Paesi o territori diversi dall’Italia (in ambito UE o extra UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole vigente altrove.
In questo primo intervento, oggetto di analisi sarà il tema della residenza fiscale delle persone giuridiche secondo l’ordinamento interno, strettamente collegato al fenomeno dell’“esterovestizione societaria”.
La normativa interna prevede che la società di capitale è considerata fiscalmente residente in Italia, quando per la maggior parte del periodo d’imposta ha avuto la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Oggetto di analisi saranno dunque i singoli requisiti fissati dal legislatore per individuare la residenza ai fini fiscali del soggetto passivo.
Il perocorso di analisi sull’esterovestizione societaria, proseguirà con i successivi interventi:
- la residenza fiscale delle persone giuridiche nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- la presunzione di esterovestizione ex art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- analisi della recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, n. 327/2014 del 21 luglio 2014.
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Residenza fiscale persone giuridiche (237 kB)
Residenza fiscale persone giuridiche - Fiscal Approfondimento N. 39-2014
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