Il cessionario, se soggetto IVA, è solidalmente obbligato al pagamento dell’IVA qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro “valore normale”. La responsabilità solidale è limitata al pagamento dell’imposta relativa a specifici beni, fermo restando che – per i trasferimenti immobiliari – il vincolo di responsabilità solidale si estende anche al pagamento della sanzione e prescinde dal “valore normale” e dalla soggettività passiva del cessionario.
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Responsabilità solidale del cessionario (215 kB)
Responsabilità solidale del cessionario - Focus n. 37 - 2022
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