Il rimborso “diretto” chiesto dai soggetti stabiliti in altri Stati UE è erogato al ricorrere di specifiche condizioni.
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento (trimestre o anno).
La decisione in ordine al rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta e, salvo la richiesta di informazioni aggiuntive, il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine.
Indice argomenti
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Presupposti per il rimborso IVA
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Soggetto UE con stabile organizzazione in Italia
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Soggetto UE con rappresentante fiscale o identificazione diretta in Italia
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Termine di presentazione dell’istanza di rimborso
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Gestione delle istanze di rimborso
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Riferimenti normativi
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Rimborso diretto per soggetti UE (230 kB)
Rimborso diretto per soggetti UE
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