La rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale, ma ha solo evidenza patrimoniale, atteso che la liberazione della società dall'obbligo di restituzione del finanziamento per effetto di rinuncia del socio a tale credito produce per la società lo stesso effetto dell'apporto di capitale, non diversamente da un conferimento atipico, salvaguardando l'apporto patrimoniale senza una immediata ricaduta reddituale. Tale apporto non costituisce dunque reddito di impresa, come diversamente avverrebbe nel caso in cui la remissione del debito provenisse da un terzo.
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Rinuncia finanziamenti e sopravvenienze attive (225 kB)
Rinuncia finanziamenti e sopravvenienze attive - Focus n. 122 - 2020
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