La seconda parte dell’approfondimento sulla determinazione delle sanzioni tributarie viene dedicata ad una serie di disposizioni fondamentali finalizzate, evidentemente in un’ottica vantaggiosa per il contribuente, a ridurre il carico sanzionatorio quando questi commetta più violazioni tributarie, in qualche modo connesse tra loro, in un definito arco temporale.
Queste disposizioni sono contenute nell’art. 12 del D.Lgs n. 472/1997, rubricato “Concorso di violazioni e continuazione”, peraltro in parte modificato dal D.Lgs n. 158/2015, nel contesto della revisione sanzionatoria amministrativa tributaria (cfr Titolo II).
Va subito precisato che trattasi di disposizioni rivolte agli Uffici finanziari, che le devono applicare nella formazione degli atti accertativi e sanzionatori tributari; di conseguenza, gli Istituti in questione non possono essere applicati direttamente dal contribuente, ad esempio per il calcolo delle sanzioni ridotte da versare nell’ambito di un ravvedimento operoso ex dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. La loro applicazione viene, peraltro, in parte esclusa anche con riferimento ad alcuni Istituti deflattivi del contenzioso.
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Sanzioni tributarie. Modalità e criteri di determinazione 2^ parte (333 kB)
Sanzioni tributarie. Modalità e criteri di determinazione 2^ parte - Fiscal Approfondimento n. 9 - 2016
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