Affinché la stabile organizzazione italiana del cedente/prestatore estero diventi debitore d’imposta e, in quanto tale, adempia all’obbligo di fatturazione in luogo del cessionario/committente, stabilito o meno in Italia, è necessario che la cessione o prestazione sia effettuata direttamente dalla stabile organizzazione o che quest’ultima partecipi alla cessione o prestazione effettuata dalla casa madre estera.
Indice argomenti
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Ambito applicativo del reverse charge cd. “esterno”
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Regime ordinario se il cliente non è stabilito in Italia
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Reverse charge “esterno” in presenza di stabile organizzazione
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Stabile organizzazione “occulta”
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Riferimenti normativi
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Stabile organizzazione IVA (201 kB)
Stabile organizzazione IVA - Modalità di individuazione del debitore d’imposta in presenza della stabile organizzazione
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