1 luglio 2014

Statuto del contribuente. La giurisprudenza

Fiscal Approfondimento N. 29-2014

In diverse occasioni la Giurisprudenza di merito e di legittimità si sono interrogate sull’operatività, per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, dell’art. 12, co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), ai sensi del quale, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori, periodo durante il quale l'avviso di accertamento non può essere emanato, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza. L’operatività della moratoria di 60 giorni di cui all’art. 12, co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, nel caso degli accertamenti cd. “a tavolino”, è un tema particolarmente delicato, che ha visto i giudici di merito e di legittimità pervenire a conclusioni spesso contrastanti.
È possibile in linea generale affermare che, a fronte di una tesi “pro contribuente” sostenuta da diversi giudici di merito1, secondo la quale la moratoria opera qualunque sia il procedimento accertativo cui viene sottoposto il contribuente, la Cassazione si è sovente allineata su posizioni contrapposte, peraltro ispirate ai principi affermati nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18184 del 29 luglio 20132, tendenti a riconoscere l’operatività della moratoria stabilita dallo Statuto solo nel caso di verifiche fiscali eseguite con accesso presso la sede del contribuente.
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