L’art. 13 della L. n. 115/2015 (Legge europea 2014), modificando gli artt. 38, comma 5, lett. a), e 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, ha stabilito che il regime sospensivo applicabile ai trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione o di perizia presuppone che i beni, al termine della prestazione, siano inviati al committente nello Stato membro di partenza. Ne consegue che, nel caso in cui i beni lavorati restino nello Stato membro del terzista, oppure siano trasportati/spediti in altro Stato membro o in uno Stato extra-UE, sorge l’obbligo del committente di aprire una posizione IVA nel luogo di esecuzione della prestazione, ove si verifica l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” dei beni oggetto di lavorazione.
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Trasferimenti beni intra-UE (214 kB)
Trasferimenti beni intra-UE - Focus n. 11 - 2022
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