Dal 1° gennaio 2022, il regime di non imponibilità IVA previsto per i trasporti internazionali di beni non si applica ai servizi resi a soggetti diversi dal mittente o dal destinatario dei beni. Sono, tuttavia, fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2021 in conformità all’orientamento della giurisprudenza comunitaria che ha stabilito questa specifica limitazione dell’ambito applicativo dell’agevolazione prevista per le predette operazioni e che, quindi, abbiano già applicato l’IVA alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti.
Indice argomenti
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Rapporto tra non imponibilità e territorialità
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Limitazione della non imponibilità per i trasporti internazionali di beni
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Rapporto con la non imponibilità prevista per i servizi internazionali di carico, scarico, trasbordo e simili
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Riferimenti normativi
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Trasporti internazionali di beni (578 kB)
Trasporti internazionali di beni
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