L’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, nel disciplinare il trattamento di non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione “dirette”, estende l’agevolazione alle cessioni in triangolazione, in cui il primo cedente italiano vende i beni ad un altro soggetto, anch’esso italiano e, su incarico di quest’ultimo, provvede al trasporto/spedizione dei beni al di fuori della UE. L’estensione del beneficio della non imponibilità al rapporto interno presuppone, secondo il dato normativo, che i beni siano inviati in territorio extracomunitario dal primo cedente o da terzi per suo conto e che sia fornita la prova dell’avvenuta esportazione da parte di entrambi gli operatori nazionali.
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Triangolazioni all'esportazione (222 kB)
Triangolazioni all'esportazione - Condizioni per l’estensione della non imponibilità alla cessione interna
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