L’art. 58 del D.P.R. n. 633/1972 estende il beneficio della non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie alla cessione interna, effettuata dal primo cedente nei confronti del promotore della triangolazione, entrambi soggetti passivi IVA italiani. L’agevolazione presuppone che i beni siano inviati in altro Stato UE dal primo cedente o da terzi per suo conto.
Indice argomenti
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Struttura della cessione intracomunitaria in triangolazione
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Condizioni di non imponibilità della prima cessione
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Plafond libero e plafond vincolato
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Modelli INTRASTAT
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Prova del trasporto/spedizione dei beni in altro Stato UE
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Riferimenti normativi
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Triangolazioni intra-UE (228 kB)
Triangolazioni intra-UE - Condizioni per l’estensione della non imponibilità alla cessione interna
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