Con la Sentenza n. 22743 del 9 novembre 2016, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta agli inviti a esibire la documentazione contabile, rivolti, nel corso di attività ispettive, dai verificatori dell’Amministrazione Finanziaria al contribuente.
Il quesito posto ai giudici di legittimità può essere così sintetizzato: l’inutilizzabilità della documentazione contabile opera nei soli casi in cui il contribuente si sia dolosamente rifiutato di esibire la stessa o anche qualora quest’ultimo, con colpa grave, abbia dichiarato, contrariamente al vero, di non possederli o li abbia sottratti esclusivamente per dimenticanza, disattenzione ovvero per carenze nella gestione amministrativa?
Sebbene sulla questione i giudici di illegittimità si siano pronunciati, a Sezioni Unite, nel 2000 con la sentenza n. 45, residuano ancora spazi di incertezza, testimoniati da periodiche oscillazioni
giurisprudenziali.
Per poter apprezzare appieno le considerazioni svolte dai giudici di legittimità a supporto delle distinte tesi, ritengo opportuno, nel presente intervento, partire dall’analisi delle previsioni normative che regolano, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, i termini e gli effetti dell’omessa consegna della documentazione contabile al Fisco, rispettivamente contenute negli artt. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
Dopo aver offerto una carrellata della principale giurisprudenza di legittimità, a supporto delle contrapposte tesi ed evidenziato la posizione espressa in ordine alla questione dall’Amministrazione
Finanziaria, formulerò, in via di conclusione, alcune personali considerazioni.
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Verifiche fiscali e documentazione non esibita (219 kB)
Verifiche fiscali e documentazione non esibita - Fiscal Approfondimento n. 48 - 2016
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