17 febbraio 2014

Visto di conformità

Fiscal Adempimento N. 6-2014

Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito Iva annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 15.000 annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione, ed, inoltre, è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, L. 147/2013) ha esteso il visto di conformità alle compensazioni “orizzontali” dei crediti delle imposte sui redditi, Irap, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi derivanti dal Modello Unico, per somme superiori a euro 15.000.
Diversamente dalle regole Iva, la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2014, NON richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; di conseguenza, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto.
Per quanto riguarda le condizioni necessarie per il rilascio del visto di conformità, valgono le stesse regole sia ai fini Iva, che per i crediti delle imposte sui redditi, Irap, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi derivanti dal Modello Unico:
1. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, e sono:
→ i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
→ i Consulenti del Lavoro;
→ i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.09.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
→ i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il visto di conformità
può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal professionista
preposto al controllo contabile (che attesti l'esecuzione dei controlli previsti).
2. Per poter apporre il visto di conformità, devono essere soddisfatte alcune condizioni.
→ Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto.
→ Per poter rilasciare il visto di conformità, il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
→ Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità, deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità.
→ Per poter rilasciare il visto di conformità, è necessario
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Visto di conformità (141 kB)
Visto di conformità - Fiscal Adempimento N. 6-2014
€ 5,00

(prezzi IVA esclusa)

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy