11 maggio 2015

Visto di conformità e dichiarazioni fiscali

Fiscal Adempimento N. 17-2015

L’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, c.d. Decreto semplificazioni, in relazione al profilo di responsabilità a carico degli intermediari che appongono il visto di conformità infedele sulla dichiarazione, ha previsto l’innalzamento a € 3.000.000 del massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l’incasso delle suddette somme. Peraltro, oltre all’aumento del massimale minimo obbligatorio, è stata prevista l’introduzione, nel contratto di assicurazione, di una clausola che estende la copertura assicurativa anche per le sanzioni irrogate direttamente nei confronti del professionista.
Con Circolare n. 7/E/2015 l’Agenzia Entrate ha chiarito che:
- i professionisti, che non intendono apporre il visto di conformità sui 730, ma rilasciano visti di conformità solo in relazione ai Modelli Unico, Irap ed Iva, per la compensazione nell’F24 dei crediti tributari di importo superiore a € 15.000, ovvero per il rimborso dei crediti Iva annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non sono obbligati ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi relativi solo ai Modelli 730.
- sono, invece, tenuti ad adeguare il massimale della polizza al nuovo importo minimo tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, e che intendono prestare questo tipo di assistenza fiscale.
A dispetto di quanto previsto fino allo scorso periodo d’imposta, a decorrere dalla prossima campagna dei redditi, saranno consultabili, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità, con espressa indicazione delle seguenti informazioni:
- abilitazione all’apposizione del visto sui Modelli 730;
- luogo di svolgimento dell’attività;
- eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi, fermo restando che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale sui Modelli 730 il professionista non può però avvalersi di una società di servizi.
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