Quando le operazioni domestiche intercorrono tra soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, né qui in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore deve emettere fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana, acquisita mediante identificazione diretta, ovvero attraverso un rappresentante fiscale. Salva l'ipotesi di frode, se il contribuente, nell’applicazione del reverse charge, cade in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti, e l'IVA sia stata effettivamente assolta mediante applicazione del reverse charge, l'erroneo comportamento tenuto dal cedente - fatturazione in regime di non imponibilità - e dai cessionari - assolvimento dell'imposta mediante il reverse charge - resta comunque cristallizzato, e si applica la sola sanzione amministrativa fissa, compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
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Errata applicazione reverse charge (265 kB)
Errata applicazione reverse charge - Fiscal News n. 69 - 2021
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