Al fine di evitare il rischio di un’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente che risulta non essere congruo rispetto all’applicazione degli studi di settore ha facoltà, con determinate modalità e tempi, di adeguarsi spontaneamente ai valori indicati da GE.RI.CO., calcolati sulla
base dei ricavi o compensi dichiarati. Secondo quanto stabilito dall’art. 2, D.P.R. n. 195/1999, l’adeguamento in dichiarazione dei ricavi/compensi a quelli determinati da GE.RI.CO.:
- è sempre possibile “per i periodi d’imposta in cui trova applicazione lo studio di settore”;
- è consentito senza l’applicazione di sanzioni e interessi;
- ha rilevanza anche ai fini IRAP.
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Adeguamento studi di settore in Unico (328 kB)
Adeguamento studi di settore in Unico - Speciale Dichiarazione N. 58-2014
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