Con l'entrata in vigore dell'art. 4, co. 72, della Legge n. 92/2012 e successivamente con l'art. 1, co. 501, della Legge n. 228/2012, il Legislatore ha inteso modificare l'articolo 164 del Tuir riducendo, le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, di cui al co. 1, lett. b), dello stesso art. 164 Tuir.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
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Auto lavoratori autonomi. Costi deducibili (89 kB)
Auto lavoratori autonomi. Costi deducibili - Speciale Dichiarazioni N. 89-2015
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