22 luglio 2015

Auto per agenti e rappresentanti. Costi deducibili

Speciale Dichiarazioni N. 88-2015

La L. 28.6.2012, n. 92, contenente la Riforma del mercato del lavoro (cd. "Riforma Fornero") prima e la Legge di Stabilità 2013 poi, modificando l'art. 164, D.P.R. 917/1986, ha previsto la riduzione delle spese e degli altri componenti negativi (quote di ammortamenti, canoni di leasing, noleggio, assicurazione, carburante, spese di manutenzione, pedaggi, ecc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività
d'impresa.
Tali disposizioni sono state applicate a partire dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
È rimasta invariata, invece, la percentuale di deducibilità per gli agenti e rappresentanti di commercio, fissata nella misura dell'80%.
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