La cessione dei veicoli segue le regole generali, previste dall'ordinamento, per la dismissione a titolo oneroso dei beni strumentali. Tuttavia, in relazione ai veicoli a deducibilità limitata, la plusvalenza o la minusvalenza ottenuta in fase di cessione non rileverà fiscalmente per intero, ma concorrerà nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
L’articolo 164, comma 2, TUIR, dispone, infatti, che:
“Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”.
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Cessione auto. Plusvalenza (95 kB)
Cessione auto. Plusvalenza - Speciale Dichiarazioni N. 90-2015
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