9 giugno 2011

Deduzione 10 per cento Irap

Speciale Dichiarazioni N. 98-2011

L’articolo 6, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità (10%), ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’IRAP che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.
Il riferimento ai costi per interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente non va inteso in termini analitici, ma forfetari. Per la determinazione della deduzione non è, quindi, necessario procedere al calcolo analitico della quota di IRAP riferibile a tali componenti.
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