23 maggio 2011

Interessi passivi in Unico 2011

Speciale Dichiarazioni N. 73-2011

L'art. 1, co. 33, lett. i), L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato il regime fiscale di deduzione degli interessi passivi per i soggetti Ires, introducendo un nuovo meccanismo di deducibilità. Tale criterio si ritrova ora nel riformulato art. 96, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che ha comportato l'abbandono degli altri metodi stabiliti negli ora abrogati artt. 97 e 98, D.P.R. 917/1986. L'art. 96, D.P.R. 917/1986 consente di dedurre gli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi senza alcuna limitazione e, per l'eccedenza, nei limiti del 30% del Rol (risultato operativo lordo).
Per il periodo d’imposta 2010 si evidenziano le seguenti novità:
- nel mod. Unico 2011 è stata modificata la compilazione del rigo RF118;
- non si può usufruire di alcuna franchigia (al contrario di quanto avvenuto per il 2008 e per il 2009);
- la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi di competenza, può essere riportata e utilizzata per incrementare il ROL dei successivi periodi di imposta.
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