13 maggio 2011

IRAP ammortamento terreno

Speciale Dichiarazioni N. 61-2011

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 36/E del 2009, ha affermato che resta applicabile anche ai fini dell'Irap l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del Dl 223/2006, in base al quale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili (e della quota capitale dei canoni di
leasing) il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Ciò è stato motivato in considerazione del generico riferimento, contenuto nell’art. 36, comma 7, DL n. 223/2006, alla “quota di ammortamento deducibile”. Tale principio è stato confermato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2011 nelle quali è
specificato che vanno ricomprese tra le altre variazioni in aumento “le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali indeducibili ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legge n. 223 del 2006”.
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