12 luglio 2013

Minimi recupero ritenuta secondo le Entrate

Speciale Dichiarazioni N. 33-2013

Per i contribuenti minimi il provv. dir. n. 185820 del 22 dicembre 2011 ha previsto (punto 5.2) che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta; a tale fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Nel corso del 2012 si può, però, riscontrare il fatto che un contribuente nuovo minimo abbia comunque subito la ritenuta d’acconto (si pensi alla fattura emessa nel 2012 a un soggetto privato che usufruisce della detrazione IRPEF 36% - 50% che all’atto del pagamento la banca ha trattenuto la ritenuta d’acconto).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 47/E del 5 luglio 2013, ha stabilito che i contribuenti in questione qualora nel 2012 abbiano subito la ritenuta di acconto all’atto dell’accredito sui bonifici per interventi di recupero edilizio o di risparmio energetico, possono recuperarla direttamente in Unico 2013 indicando il procedimento da adottare.
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Minimi recupero ritenuta secondo le Entrate - Speciale Dichiarazioni N. 33-2013
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